Indennità per ferie non godute: legittima la richiesta del dirigente medico dimissionario
Vi è l’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi che il dipendente sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie, fornendogli perciò le necessarie indicazioni e pianificando adeguatamente l’organizzazione del lavoro

Va riconosciuto al dirigente medico il pagamento dell’indennità per ferie non godute. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Torino), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra una radiologa e un’Azienda sanitaria locale. Secondo quanto ricostruito, la dirigente medico ha accumulato numerose ferie non godute a causa, in particolar modo durante il periodo pandemico, delle esigenze di servizio e delle carenze di organico, e non pagatele, una volta ufficializzate le proprie dimissioni, dall’Azienda sanitaria locale. Per i giudici, però, la pretesa avanzata dalla radiologa è assolutamente legittima, anche perché la normativa che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite nel settore pubblico è in contrasto con la direttiva europea che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite e prevede la possibilità di un’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In generale, poi, vi è, osservano i giudici, l’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi che il dipendente sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie, fornendogli perciò le necessarie indicazioni e pianificando adeguatamente l’organizzazione del lavoro, e, quindi, mancando tali elementi, come nella vicenda in esame, è sacrosanto l’obbligo imposto all’Azienda sanitaria locale, ossia pagare alla radiologa l’indennità per ferie non godute. Tirando le somme, non può essere di ostacolo alla realizzazione del diritto preteso dalla lavoratrice né il disposto normativo invocato dall’Azienda sanitaria locale né il fatto che il rapporto di lavoro si sia risolto per dimissioni e dunque per iniziativa della lavoratrice. Ciò che rileva, invece, è che l’Azienda sanitaria locale non abbia né allegato né provato, come sarebbe stato suo onere, di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché la propria dipendente, nel periodo precedente alle dimissioni, periodo in cui si è verificato l’accumulo dei giorni di ferie, potesse fruirne, invitandola, anche formalmente, se necessario, a farlo.