Ristoro economico per la mancata possibilità di acquisire nuovi clienti
Rilevante l’inadempimento contrattuale che ha comportato non la perdita di un vantaggio economico, bensì la perdita della possibilità di conseguirlo

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il danno lamentato per la mancata possibilità di acquisire nuova clientela, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, configura una perdita di chance, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della possibilità di conseguirlo. Trattandosi di un pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità (rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. La prova del nesso causale tra la condotta illecita e la perdita delle possibilità di nuove occasioni di guadagno può essere fornita anche per presunzioni, e la liquidazione di detto danno non è esclusa dall'assenza di documentazione probatoria fiscale da cui desumere la contrazione reddituale. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 34101 del 23 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata da una società per i presunti danni patiti a seguito della mancata realizzazione di un progetto di creazione di un nuovo sito web aziendale, di un catalogo dei prodotti e di un sito web di e-commerce ‘B2B’. Nello specifico, viene puntata l’attenzione sulla mancata messa on line di un sito web che avrebbe dovuto garantire alla società una visibilità finalizzata all’incremento dei guadagni in un mercato globalizzato, attraverso la creazione di un nuovo sito web, appunto, tecnologicamente evoluto e performante, capace di profilatura dei clienti, di newsletter, di gestione di campagne di marketing, di rapida integrazione dei contenuti, di ottimizzazione nel posizionamento nei motori di ricerca, di integrazione con i social network, di visualizzazione del catalogo aziendale e di utilizzo coi dispositivi mobili di ultima generazione. A chiarire la situazione, poi, anche la constatazione che la società, dopo aver commissionato la realizzazione del sito web ad un’altra azienda, aveva immediatamente ottenuto un incremento del volume di affari, addirittura superiore a quello che era stato preventivato dall’azienda a cui aveva in origine affidato la realizzazione del sito web. Per i giudici non ci sono dubbi: il danno lamentato dalla società è da qualificare come danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, in conseguenza dell’inadempimento dell’azienda a cui era stata commissionata la realizzazione del sito web, inadempimento che configura una perdita di chance, atteso che esso consiste nella perdita (non già di un vantaggio economico ma) della possibilità di conseguirlo.